Come funzionano le elezioni studentesche

Foto di StockSnap da Pixabay

Introduzione

SOPRAVVIVERE ALLE ELEZIONI STUDENTESCHE: TUTTO CIÒ CHE C’È DA SAPERE!

Quante volte vi è capitato di pensare: “Se mi candidassi io come rappresentante d’Istituto, farei sicuramente meglio di chi c’è adesso”, oppure di volerlo fare semplicemente perché vi interessa davvero migliorare la vostra scuola e la vita di noi studenti? E quante volte avete visto qualcuno con voglia e idee rinunciarci subito con un “tanto non vinco”? Quante volte avete cercato di capire come presentare una lista, ma nella vostra scuola nessuno sembrava avere informazioni chiare? E ancora: quante volte avete mollato tutto perché tra segreteria, docenti e burocrazia sembrava impossibile anche solo fare un po’ di sana propaganda elettorale? Ve lo diciamo noi: TROPPE. E non è un caso. La verità è che il sistema scolastico spesso non fa nulla per rendere davvero accessibile la partecipazione studentesca. Non ci viene insegnato come funzionano gli organi collegiali della scuola, non ci vengono date informazioni chiare e troppo spesso ci fanno passare la voglia ancora prima di iniziare. Per questo, come Unione degli Studenti, abbiamo deciso di creare questa guida: uno strumento per orientarci nel complicato (e a volte assurdo) mondo delle elezioni della rappresentanza studentesca. Per ulteriori informazioni potete consultare l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 (elezione degli organi collegiali a livello di circolo – istituto) e dal D.P.R. 10-10-1996 n. 567 (regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche) che abbiamo tradotto per voi dal burocratese, inserendovi qui tutte le info più importanti.

Consiglio d’istituto e di classe

(tutti gli articoli si riferiscono all’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991) 

Informazioni preliminari

Siete iscritti alla vostra scuola? Se la risposta è sì, potete candidarvi come rappresentanti d’Istituto, non serve NESSUN ALTRO CRITERIO, infatti:

  • docenti, genitori, personale ATA e studenti hanno diritto a esercitare l’elettorato attivo e passivo nelle scuole secondarie di secondo grado [A3.1]
  • NON è richiesta la cittadinanza italiana [A3.2]
  • è garantito a prescindere dall’età [A8.3]

Via il falso mito di rappresentanti solo del quarto e quinto anno!

In particolare, nei Consigli d’Istituto delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, gli studenti hanno diritto a  [A6.3, A8.1]:

  • 3 rappresentanti se la scuola conta fino a 500 alunni;
  • 4 rappresentanti se la scuola conta oltre i 500 alunni.

Dei consigli di interclasse, intersezione o classe, fanno parte invece [A6.7, A8.1]:

  • 2 rappresentanti degli studenti
  • 2 rappresentanti dei genitori 

ATTENZIONE: gli organi collegiali sono costituiti anche se non tutte le componenti hanno espresso la loro rappresentanza [A6.10], quindi ASSICURIAMOCI DI VOTARE!

Procedura elettiva semplificata

La procedura semplificata si usa per le elezioni dei rappresentanti di classe e interclasse, e per la maggior parte delle elezioni dei rappresentanti di istituto degli studenti, è escluso il rinnovo triennale di tutte le componenti [A23.1] (vedi Procedura Ordinaria per ulteriori informazioni):

  • Entro il 31 ottobre di ogni anno il Dirigente Scolastico deve convocare un’assemblea di classe (una dei genitori e una degli studenti) partecipata, preferibilmente, da tutti i docenti della classe, per discutere di partecipazione democratica nella scuola ed informare sulle modalità di espressione del voto [A21.1].
  • Il Consiglio d’Istituto decide la data di convocazione di ciascuna delle assemblee in giorno non festivo e, per la componente dei genitori, comunque al di fuori dell’orario delle lezioni, con un preavviso scritto di almeno 8 giorni [A22.1, A22.2].
  • In occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe, la componente studentesca elegge anche i propri rappresentanti nel Consiglio d’Istituto.
  • L’atto di convocazione dell’assemblea deve indicare [A22.3]:
  • l’orario di inizio;
  • le modalità di votazione e di costituzione del seggio;
  • l’orario di apertura e chiusura di questo.
  • In seguito all’assemblea, si procede all’elezione dei rappresentanti di classe (tramite seggio elettorale interno che proclama fin da subito gli eletti) [A21.2] e di istituto (tramite commissione elettorale) [A21.3] [A22.4]
  • PER LE ELEZIONI DI CLASSE E DI INTERCLASSE, i nominativi sono in un’unica lista che comprende tutti gli elettori. Ogni elettore può dare tanti voti quanti sono la metà delle componenti da eleggere (per due rappresentanti, si può dare un solo voto) [A22.7]
  • Se due persone ricevono lo stesso numero di voti si procede per sorteggio [A22.8]

Procedura elettiva ordinaria

In caso di rinnovo triennale di tutte le componenti nel consiglio di istituto, l’elezione dei rappresentanti di istituto degli studenti seguono la procedura ordinaria [A23.1]:

Commissione elettorale

  • Viene costituita una commissione elettorale di circolo e d’istituto nominata dal Dirigente Scolastico, che deve contenere anche uno studente negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado [A24.2] e viene nominata entro e non oltre il 45° giorno prima delle elezioni, o il 60° in caso di elezioni contestuali di organi di diverso livello [A24.6]: questa dura due anni e i membri possono farne nuovamente parte nel biennio successivo [24.9]
  • La commissione elettorale necessita della presenza di almeno la metà più uno dei membri per deliberare [A24.7] e tutte le decisioni sono prese a maggioranza con il voto decisivo del presidente (eletto dalla commissione stessa fra i suoi membri) in caso di parità [A24.8]
  • La commissione dovrebbe assicurare la rappresentanza a tutte le componenti, ma questa NON è necessaria [A24.11]
  • I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati. I membri che risultassero candidati vanno infatti immediatamente sostituiti [A32.4] [A24.12]

Liste dei candidati

  • I candidati sono elencati con cognome, nome, luogo e data di nascita, poi contrassegnati da numeri arabici progressivi, fino ad un massimo del doppio dei rappresentanti da eleggere (massimo 8 candidati nelle scuole sopra i 500 studenti, 6 candidati in quelle fino a 500), le liste possono avere anche un solo candidato  [A30.2] [A32.2] [A30.5] 
  • Nessun candidato può far parte di più liste per le elezioni dello stesso Consiglio d’Istituto, né può presentarne alcuna [A30.4]
  • Ogni lista va presentata da almeno 20 elettori (se in totale gli elettori sono superiori a 200), NON CANDIDATI IN ALCUNA LISTA. Ogni elettore può sottoscrivere UNA SOLA LISTA, se dovesse sottoscriverne più di una, verrà ritenuta valida solo la firma apposta alla prima lista presentata (in ogni caso, se i presentatori dopo le dovute verifiche dovessero risultare inferiori al numero richiesto, verrà comunicato e si potrà regolarizzare la lista entro 3 giorni, altrimenti questa verrà esclusa dalle elezioni) [A32.1] [A34.2] [A34.3]
  • Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni [A32.3]
  • Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate tramite documento di riconoscimento (ricordatevi, in fase di compilazione dei moduli, di far portare i documenti a tutti!) [A31.1]
  • Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano, dato in base all’ordine di presentazione di queste alla commissione elettorale, e da un motto (nome della lista) [A32.2]
  • Non si può rinunciare alla candidatura una volta presentata la lista ma, in caso di vittoria, si può rinunciare alla nomina dopo le elezioni [A32.6]
  • Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati, subito dopo le ore 12:00, la commissione elettorale pubblica le liste [A33.1]
  • Superato il numero massimo di candidati, se dovessero mancare dati relativi ai candidati o se dovessero risultare dei candidati inclusi in più liste, la commissione elettorale provvede a cancellare tali nominativi [A34.1] [A34.2]

Presentazione dei candidati e dei programmi

  • L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista o dai candidati [A35.1]
  • Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (poi ci sarà un giorno di silenzio elettorale a cui fare attenzione!). Nello stesso periodo, la scuola deve mettere a disposizione appositi spazi per l’affissione di materiali riguardanti l’illustrazione dei programmi ed è consentita la distribuzione, nei locali 

della scuola, di materiali relativi ai programmi (è bene organizzare una divisione degli spazi condivisa una volta conosciute le liste, onde evitare litigi per accaparrarseli) [A35.2]

  • Gli interessati possono presentare al Dirigente Scolastico richieste per le riunioni entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (per gli studenti si può chiedere un’assemblea d’istituto) [A35.3] [A35.4]

Operazioni di scrutinio e attribuzione dei posti

  • Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento [A43.1]
  • Se l’elettore ha espresso preferenze per candidati di una lista diversa da quella scelta, vale il voto di lista e non le preferenze (QUINDI NON VALE IL VOTO DISGIUNTO!). Se invece ha espresso solo preferenze per dei candidati di una lista, senza segnare anche la lista, il voto vale per i candidati e per la lista alla quale appartengono [A43.5] [A43.6]
  • Se le preferenze espresse sono maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio annulla quelle eccedenti. Se non vengono espresse preferenze, vale solo il voto di lista [A43.7] [A43.8]
  • Per attribuire i posti ai vincitori si parte dai voti di lista: infatti, prima vengono assegnati i seggi ad ogni lista. Per fare ciò, si dividono le somme dei voti di ogni lista successivamente per 1, 2 e 3 (e 4 nelle scuole con più di 500 studenti). Dopo, si selezionano i 3 o 4 numeri più alti tra questi risultati, in numero pari ai seggi da assegnare, e si mettono in ordine dal più alto al più basso. Ogni lista ottiene tanti seggi quanti sono i numeri più alti che le appartengono. A parità di questi numeri, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore somma di voti totale. A parità di quest’ultima, per sorteggio (insomma, se foste solo 2 liste e voi aveste ottenuto 900 voti mentre l’altra ne avesse ottenuti solo 100, facendo questa divisione i 4 numeri più alti sarebbero 900, 450, 225 e 112.5, quindi voi ricevereste tutti e 4 i seggi mentre la seconda lista nemmeno uno!) [A44.5]
  • Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti (i numeri più alti di prima) [A44.6]
  • Una volta assegnati i seggi, e compreso quindi quanti rappresentanti vengono eletti da ogni lista, si procede a capire chi sono questi candidati, in base al numero delle preferenze ottenute. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista [A44.7]

Ricorsi

  • I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale [A46.1]

Consulta provinciale studentesca

(tutti gli articoli si riferiscono al D.P.R. 10-10-1996 n. 567)

In ogni Scuola Secondaria di Secondo Grado vengono anche eletti due rappresentanti degli studenti per la Consulta Provinciale [A6.1]:

  • La carica degli eletti dura due anni, ma ciò non significa che gli studenti del quinto anno non possano candidarsi.
  • L’elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre dell’anno di scadenza dell’organismo con le stesse modalità dell’ elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto.
  • Per la sostituzione degli eletti venuti a cessare per qualsiasi causa (come il diploma), si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste.
  • In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.